Italia Oggi - Una scialuppa per imprese in crisi
08.03.2010
di Bruno Pagamici
Nasce il Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in crisi. L'intervento predisposto del ministero dello sviluppo economico riguarderà aiuti da concedersi nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dall'impresa. Per ottenere gli aiuti i beneficiari devono trovarsi in difficoltà, ma non in stato d'insolvenza. La notizia del decreto che attua il provvedimento di sostegno è stata pubblicata sul sito del ministero lo scorso 25 febbraio 2010, e si attende la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La creazione del Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione era stato previsto dalla delibera Cipe del 18 dicembre 2008, n. 110 (in G.U. n. 69 del 24/3/09) recante «Criteri e modalità di funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti Ue sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, dl 14 marzo 2005, n. 35».
La delibera prevedeva, appunto, che il ministro dello sviluppo economico desse attuazione al provvedimento, fissando nel contempo i criteri di priorità nella valutazione delle domande. Gli aiuti (si veda in tabella a chi sono riservati) saranno concessi per il salvataggio e per la ristrutturazione.
Solo società di capitali. L'accesso ai benefici è riservato alle sole società di capitali. Le imprese devono trovarsi in difficoltà ma non in stato di insolvenza, avere un numero di dipendenti non inferiore a 50, rientrare nella definizione di media e grande impresa, rispettando i requisiti di cui alla tabella. Sono escluse le imprese operanti nei settori del carbone, dell'acciaio, della pesca, dell'acquacoltura e dell'agricoltura.
Aiuti per il salvataggio. Si tratta di un sostegno finanziario della durata massima di sei mesi finalizzato a mantenere in attività l'impresa per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o liquidazione.
Per tali aiuti, la società deve presentare: a) dichiarazione di aver provveduto a termini di legge al deposito del bilancio (completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) relativo agli ultimi due esercizi sociali, corredato di tutti gli allegati; b) copia conforme del bilancio infrannuale (data non antecedente 180 giorni dalla presentazione della domanda); c) attestazione della società circa il ricorrere dei presupposti «difficoltà finanziaria». Il sostegno potrà essere concesso solo nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dall'impresa. L'importo deve basarsi sul fabbisogno di liquidità imputabile alle perdite. I soggetti beneficiari dovranno presentare entro quattro mesi dall'erogazione del prestito un piano di ristrutturazione, o un piano di liquidazione (in mancanza occorrerà che il prestito garantito dovrà essere restituito alla scadenza).
Aiuti per la ristrutturazione. Gli aiuti sono basati su un piano industriale e finanziario finalizzato a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa, la quale per ottenere il sostegno del ministero, non deve trovarsi in stato di insolvenza. Anche in tal caso, gli aiuti saranno concessi solo nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari. L'impresa richiedente deve presentare: a) copia conforme dell'avviso di convocazione dell'assemblea o del verbale di deliberazione per l'adozione delle misure di cui all'art. 2447 c.c. qualora ricorrano le condizioni ivi previste; b) dichiarazione di aver provveduto a termini di legge al deposito del bilancio relativo agli ultimi due esercizi sociali, corredato di allegati; c) copia conforme del bilancio infrannuale (data non antecedente 180 giorni dalla presentazione della domanda); d) attestazione della società circa il ricorrere dei presupposti «difficoltà finanziaria»; e) piano di ristrutturazione industriale, accompagnato da un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis rd 267/ 42, n. 267. Il piano deve avere una durata limitata (non oltre 36 mesi dalla data di approvazione dell'intervento), deve permettere di ripristinare entro tale termine la redditività dell'impresa nel lungo periodo, e può riguardare i seguenti interventi:
i) la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività aziendali su una base di maggiore efficacia, che implica, in genere, l'abbandono di attività non più redditizie;
ii) la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi;
iii) la diversificazione verso nuove attività redditizie. La ristrutturazione deve essere accompagnata da una ristrutturazione finanziaria (apporto di capitali, riduzione dell'indebitamento). In sintesi, la ristrutturazione non può limitarsi all'aiuto finanziario per colmare le perdite pregresse, senza intervenire sulle cause di tali perdite.
Il piano dovrà essere corredato da un'analisi del mercato di riferimento dell'impresa in difficoltà e dovrà prevedere l'abbandono delle attività che, anche dopo la ristrutturazione, resterebbero strutturalmente deficitarie. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di nuove iniziative produttive, potrà essere accordato un accesso preferenziale diretto senza che vi sia la necessità di presentare ulteriori domande, nel caso ne sussistano i requisiti, ad altri aiuti previsti dalla normativa vigente.
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